Rassegna

TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 11 maggio 2021, n. 458 – COLPA DELL’AMMINISTRAZIONE

Il Collegio ricorda, come noto, che in materia di aggiudicazione delle pubbliche gare, in seguito al fondamentale arresto del giudice comunitario (Corte giust., 30 settembre 2010, C-314/09) si prescinde dalla colpa dell’amministrazione, dovendosi configurare una responsabilità di tipo oggettivo. Nondimeno, nell’ipotesi di violazione del dovere di correttezza e lealtà nelle trattative contrattuali non vi è violazione della disciplina sulle procedure di aggiudicazione, bensì responsabilità dell’amministrazione secondo il diritto comune, la quale si fonda sulla regola generale della colpa (sub specie di responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 c.c.). Nel caso esaminato dai giudici, l’errore in cui è incorsa la stazione appaltante è consistito nell’invito della ricorrente alla procedura negoziata, pur se non iscritta nell’elenco degli operatori economici; errore, in particolare, determinato dall’identità della denominazione sociale con altro operatore iscritto nell’elenco e da indirizzo pec simile. Per tali circostanze, il TAR ha reputato l’errore scusabile e ha quindi escluso la configurabilità della suddetta colpa.

 

TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 7 maggio 2021, n. 1147 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Non è esercitabile il soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9, del Codice, nel caso in cui, in una procedura di gara telematica, uno dei file dell’offerta non sia leggibile con il programma di lettura comunemente in uso alla stazione appaltante, essendo onere del concorrente, oltre accertarsi della leggibilità del documento, specificare in sede di offerta stessa le procedure che la stazione appaltante deve svolgere per l’apertura di tale file, e in particolare se quest’ultimo risulta accessibile solo attraverso programmi diversi.

 

TAR Lazio, Roma, sez. III, 6 maggio 2021, n. 5330 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Anche il TAR Lazio interviene sull’istituto del soccorso istruttorio, ritenendolo ammissibile al fine di colmare le carenze documentali riguardanti la comprova tanto dei requisiti generali, quanto di quelli speciali, posto che “la disciplina della procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici e all’amministrazione aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare quale sia l’offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell’aggiudicatario”. In questo senso, dunque, con l’istituto del soccorso istruttorio si intende evitare che irregolarità ed inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell’interesse della stazione appaltante.

 

TAR Lombardia, Milano, sez. I, 4 maggio 2021, n. 1111 – RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

Con tale sentenza viene ribadito quanto in altre sedi già espresso, ovverosia che in assenza di indicazione, da parte della lex specialis, delle prestazioni principali e secondarie, deve ritenersi che il RTI sia consentito solo in forma orizzontale. Pertanto, il concorrente non può procedere, di sua iniziativa, alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazioni principali e secondarie, onde ripartirle all’interno di un raggruppamento di tipo verticale. Il Collegio rimarca infatti che l’individuazione dello schema associativo non è, come noto, questione meramente formale, posto che la disciplina del raggruppamento orizzontale postula la responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate e corrisponde quindi ad una scelta precisa da parte della stazione appaltante, che ridonda in termini di esecuzione del servizio oggetto dell’affidamento.

 

Cons. Stato, sez. IV, 3 maggio 2021, n. 3481 – REQUISITI GENERALI – CESSIONE RAMO D’AZIENDA

Il Consiglio di Stato precisa che l’art. 80 del Codice non obbliga a dichiarazioni attinenti gli amministratori del ramo d’azienda ceduto, a meno che non si rilevi una continuità tra il soggetto cedente e il soggetto cessionario, tale per cui le responsabilità dei rappresentanti legali dell’azienda ceduta si riverberino sulla cessionaria ovvero nel caso in cui vi siano concrete evidenze in ordine alla carenza dei requisiti di moralità professionale del ramo d’azienda ceduto (elemento che però non è risultato nel caso di specie).

 

Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2021, n. 3458 – ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE – DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DEL CONTRATTO

In tale pronuncia, con un chiaro inciso, il Consiglio di Stato richiama l’attenzione sul fatto che la sentenza cheannulla l’aggiudicazione e dichiara inefficace il contratto -ai sensi dell’art. 122 c.p.a.-, anche quando, a seguito di apposita domanda della parte ricorrente, accerta la possibilità di subentrare nel contratto, non è mai costitutiva del vincolo contrattuale, né potrebbe esserlo.

 

TAR Toscana, Firenze, sez. I, 27 aprile 2021, n. 601 – CONTRATTI CONTINUATIVI DI COLLABORAZIONE

La disposizione contenuta nell’art. 105 del Codice, secondo cui non costituiscono subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, non può essere interpretata in senso restrittivo, limitandone l’applicazione solo ad attività secondarie e ancillari nell’ambito dell’appalto principale, ma deve essere interpretata nel senso di comprendere anche prestazioni direttamente svolte nei confronti della stazione appaltante (come avviene per il subappalto). Il Collegio ha così aderito all’interpretazione più permissiva già tracciata dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 maggio 2020, n. 3211).

 

TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 27 aprile 2021, n. 4865 – GIURISDIZIONE G.O.

Il Collegio dichiara che appartiene alla cognizione del giudice ordinario l’azione che un’amministrazione eserciti per ottenere la ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in ordine a pagamenti dalla stessa amministrazione effettuati ad un proprio appaltatore in forza di un contratto medio tempore annullato in via di autotutela, con provvedimenti consolidatisi.

 

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