
26 Apr Appalto di servizi, raggruppamento temporaneo e dichiarazione delle quote.
Premessa. Non vanno confusi i requisiti di qualificazione con la quota di partecipazione al raggruppamento e soprattutto con la quota di esecuzione della prestazione posta in gara e da affidare. Infatti, come anche specificato in giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 22 agosto 2016, n. 3666):
- la quota di partecipazione rappresenta l’espressione della percentuale di presenza all’interno del raggruppamento ed ha riflessi in riferimento alla responsabilità del componente del raggruppamento temporaneo; detta percentuale, quindi, non rappresenta un requisito sostanziale dell’offerta, ma solo il contenuto della dichiarazione con la quale l’operatore economico interessata rappresenta di voler partecipare alla gara e rileva essenzialmente (ora nei confronti della stazione appaltante ora all’interno del gruppo) come misura della responsabilità ovvero come misura con la quale si partecipa agli utili derivanti dall’esecuzione dell’appalto;
- la quota di esecuzione è semplicemente la parte di servizio che verrà effettivamente realizzata nel caso di affidamento.
In particolare, in caso di appalto di servizi, sussiste l’obbligo per ciascun raggruppato di indicare le parti del servizio facenti capo allo stesso, mentre non vige l’obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione: resta invece fermo che ciascun operatore deve essere qualificato per la parte di prestazioni che s’impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara (Cons. Stato, ad. plen., 27 aprile 2014, n. 27; Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2019, n. 491).
Osservazioni. Attualmente, dunque, in caso di appalto di servizi, sussiste solo l’obbligo per le imprese raggruppate di indicare le parti del servizio facenti capo a ciascuna di esse (art. 48, comma 4, del Codice). Ciò infatti cui occorre aver riguardo è se ciascun componente abbia o meno i requisiti necessari per eseguire le parti del contratto che ha dichiarato di assumere (Cons. Stato, sez. III, 9 gennaio 2017, n. 31). L’entità delle quote di partecipazione al raggruppamento rientra invece nella piena disponibilità degli associati (Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2018, n. 3993), consentendosi agli operatori economici di suddividere nel modo loro più congeniale quote e modalità di partecipazione al raggruppamento.
L’assenza di un obbligo di dichiarazione delle quote di partecipazione al RTI pare confermata anche alla luce del Bando-tipo n. 3 (relativo ai servizi di architettura e ingegneria), laddove, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, si richiede che il concorrente fornisca solo i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante) -non la quota di partecipazione-, oltre alla dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio -o la percentuale in caso di servizi indivisibili- che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti (cfr. pag. 38 e pag. 45).
La Nota Illustrativa del Bando-tipo n. 1 (relativo ai servizi in generale -a cui occorre rifarsi per quanto non previsto dal Bando-tipo n. 3-) precisa comunque che nulla impedisce alle stazioni appaltanti di prescrivere una corrispondenza tra partecipazione al RTI ed esecuzione, ciò in forza del generico disposto di cui all’art. 83, comma 8, dell’attuale Codice, secondo cui “per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti”. Anche tale precisazione serve a confermare che, in assenza di alcuna prescrizione contenuta nel disciplinare, non è obbligatorio indicare le quote di partecipazione al RTI.
Conclusioni sull’operatività del soccorso istruttorio. In ogni caso, quand’anche il disciplinare richiedesse di esplicitare le quote di partecipazione al raggruppamento, l’omessa indicazione potrà essere sanata con soccorso istruttorio. Ha ritenuto sanabile mediante soccorso istruttorio il difetto di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione in un raggruppamento temporaneo di progettisti: Cons. St., sez. V, 16 maggio 2017, n. 2321. In sostanza, con riguardo alle quote di partecipazione al RTI, poiché l’entità delle stesse rientra nella piena disponibilità degli associati, ed è quindi consentito agli operatori economici di suddividere nel modo loro più congeniale quote e modalità di partecipazione al raggruppamento, l’omessa indicazione potrà essere sanata con soccorso istruttorio.
Con riguardo invece alle quote di esecuzione dei servizi, si registrano oscillazioni giurisprudenziali in tema di estensione dell’ambito di applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio.
- Secondo un orientamento, l’indicazione relativa alle quote di esecuzione dei servizi non può essere sanata con soccorso istruttorio, in quanto:
- l’impegno deve essere già definito al momento in cui si partecipa alla gara perché, in questo modo, le imprese raggruppate formalizzano nei loro rapporti e nei confronti dell’amministrazione la misura entro la quale si assumeranno l’esecuzione del contratto (Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2017, n. 3029);
- l’indicazione delle parti del servizio che devono essere eseguite dai singoli operatori economici costituisce un elemento che attiene all’offerta e non al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, 5 ottobre 2018, n. 9789).
- Secondo un altro orientamento, l’indicazione relativa alle quote di esecuzione dei servizi può essere sanata con soccorso istruttorio, in quanto:
- la sua operatività, nel caso di specie, non comporta la modifica di alcuno degli elementi in base ai quali la stazione appaltante assegna i punteggi ai concorrenti e quindi non sussiste lesione del principio di parità di trattamento, apparendo quindi sproporzionato disporre l’esclusione del raggruppamento (TAR Toscana, Firenze, sez. II, 17 luglio 2018, n. 2018; TAR Toscana, Firenze, sez. II, 17 luglio 2017, n. 1040);
- e pertanto si è concluso nel senso che “[n]ei raggruppamenti temporanei di imprese, l’erronea indicazione delle quote, anche a fronte di un diverso requisito di qualificazione, non determina di per sé l’esclusione dalla procedura selettiva, potendo al più indurre l’amministrazione ad esercitare il potere di soccorso istruttorio per l’acquisizione degli eventuali chiarimenti, con l’ulteriore conseguenza per cui laddove la legge di gara preveda misure espulsive per le predette ipotesi di irregolarità, queste, essendo in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione sono da considerare nulle e improduttive di effetti” (Cons. Stato, sez. V, 18 ottobre 2018, n. 5957; Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2017, n. 2321).
Riproduzione vietata.
Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autrice, il sito e la data di pubblicazione.