Rassegna

TAR Lazio, Roma, sez. II, 9 aprile, n. 4190 – AUTOTUTELA

Con tale pronuncia viene precisato che non è sufficiente l’illegittimità degli atti di gara a giustificarne l’annullamento d’ufficio. Pertanto, l’amministrazione aggiudicatrice non può ritenere l’interesse pubblico all’annullamento coincidente con i vizi di illegittimità riscontrati nel corso della procedura di gara, dovendo piuttosto procedere a una corretta valutazione dell’interesse pubblico all’annullamento degli atti, nonché alla successiva (e del pari indispensabile) comparazione tra questo interesse e gli interessi pubblici e privati coinvolti. Diversamente, il provvedimento di autotutela risulta illegittimo.

 

TAR Lazio, Roma, sez. II, 8 aprile 2021, n. 4178 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Premesso che il soccorso istruttorio deve ritenersi ammissibile al fine di colmare le carenze documentali riguardanti la comprova dei requisiti generali e speciali, il TAR ha precisato che il ricorso a detto istituto, durante il periodo di emergenza sanitaria, dovrebbe essere interpretato in modo esteso in applicazione dei principi di buona fede, correttezza e leale collaborazione.

 

TAR Lazio, Roma, sez. II, 1° aprile 2021, n. 3929 – RITO APPALTI – MOTIVI DI CENSURA – AVVALIMENTO PREMIALE

Sulla scia dell’orientamento consolidatosi a seguito della pronuncia della Corte di giustizia UE (sent. 5 settembre 2019, C-333/19; cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4431), il Collegio torna a ripetere che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale: deve darsi dunque priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali. Infatti, ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità dell’aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l’aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all’accoglimento del ricorso incidentale.

Nella medesima sentenza si rinvengono poi ulteriori massime. Si chiarisce infatti che il superamento del limite massimo di pagine imposto dal disciplinare di gara per la redazione dei documenti componenti l’offerta è giusta ragione di censura del provvedimento di aggiudicazione solo se previsto a pena di esclusione dalla procedura di gara e non invece nel caso in cui si preveda solamente che le pagine eccedenti non possano essere considerate dalla Commissione ai fini della valutazione dell’offerta, poiché, in tale ultimo caso, il ricorrente deve fornire prova anche solo presuntiva che la violazione si sia tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell’altro.

La medesima sentenza dà inoltre continuità all’orientamento a sfavore dell’avvalimento c.d. premiale (già espresso, qualche giorno prima, dal Cons. Stato, sez. V, 25 marzo 2021, n. 2526, con sentenza riportata nella nostra precedente Rassegna). Si ribadisce quindi che l’avvalimento è legittimo solo se lo stesso non viene utilizzato per ottenere un indebito riconoscimento di un mero punteggio incrementale per l’ausiliata. Una precisazione è però d’obbligo. Tanto infatti per il Consiglio di Stato, quanto per il TAR Lazio, l’avvalimento premiale è da escludersi (solo) se relativo al prestito delle esperienze pregresse dell’ausiliaria (riguardando quindi requisiti soggettivi o curriculari), non invece quando volto al concreto prestito di mezzi, risorse e personale (integrando dunque gli estremi di un avvalimento operativo).

 

TAR Lazio, Roma, sez. I-quater, 31 marzo 2021, n. 3889 – ACCORDO QUADRO – VERIFICA REQUISITI

La verifica dei requisiti dopo la stipula degli accordi quadro, che comunque è una eventualità, è perfettamente legittima, risultando richiamata dall’art. 8, comma 9, del d.l. 76/2020 (conv. con modif. dalla l. 120/2020).

 

Cons. Giust. Amm. Sicilia, 31 marzo 2021, n. 278 – SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA – ONERI DELLA SICUREZZA

Il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia, prendendo le mosse dall’esclusione espressa dall’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici (relativa ai servizi di natura intellettuale, per tali intendendosi quelli le cui prestazioni intellettuali rivestono carattere prevalente, ancorché non esclusivo, nel contesto delle prestazioni erogate, rispetto alle attività materiali), ha precisato che gli appalti relativi ai servizi di architettura e di ingegneria, unitamente alla progettazione definitiva ed esecutiva, allo studio di impatto ambientale e ad eventuale esecuzione di indagini geologiche e geotecniche, sono appalti nei quali non sussiste l’obbligo della indicazione specifica degli oneri per la sicurezza, proprio perché in detti appalti la prestazione prevalente è relativa a servizi di natura intellettuale e l’esecuzione di eventuali indagini geologiche e geotecniche sono complementari e accessorie rispetto all’attività principale di natura intellettuale.

 

Cons. Stato, sez. III, 26 marzo 2021, n. 2580 – SOSTITUZIONE AUSILIARIA

Partendo dalla premessa che l’art. 89, comma 3, del Codice dei contratti pubblici impone all’operatore economico di sostituire i soggetti, da esso designati come ausiliari in avvalimento, i quali non soddisfino un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistano motivi obbligatori di esclusione, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo l’operato della stazione appaltante, la quale, accertato il sopravvenuto fallimento dell’impresa ausiliaria, ha assegnato un termine alla concorrente, affinché quest’ultima provvedesse alla relativa sostituzione, ancorché successivamente all’aggiudicazione (ma comunque nella fase precedente l’esecuzione del contratto).

 

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