
06 Apr Rassegna
Aggiornamento FAQ ANAC, 26 marzo 2021 (art. 106 d.lgs. 50/2016) – VARIANTI
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/Varianti
Parere ANAC (Linee guida n. 1), Delibera 23 marzo 2021 n. 240 – SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA – COMPUTO LAVORATORI SOMMINISTRATI – CONSORZI STABILI
L’Autorità, con tale Delibera, ha inteso esprimere due massime.
La prima: “I lavoratori che svolgono la propria attività presso le società di ingegneria in qualità di lavoratori somministrati possono essere considerati ai fini del calcolo dell’organico medio annuo, se gli stessi hanno prestato la loro opera per un periodo di almeno sei mesi, e ai fini della composizione del gruppo di lavoro dell’offerta tecnica, a condizione che la durata della prestazione che il predetto personale è chiamato a fornire, in virtù del contratto di somministrazione, sia compatibile con la tempistica di esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento”.
La seconda: “È ammissibile la partecipazione di società consortili ex articolo 2615-ter c.c., costituite da società di ingegneria, ai consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1, lett. f), del Codice dei contratti pubblici”.
Cons. Stato, sez. V, 25 marzo 2021, n. 2526 – AVVALIMENTO PREMIALE
Il Consiglio di Stato affronta la problematica relativa all’avvalimento c.d. premiale, ovvero la praticabilità dell’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento ai fini del riconoscimento di un punteggio maggiore nella valutazione dell’offerta tecnica, ove essa sia formulata tenendo in considerazione le competenze, risorse e capacità effettivamente trasferite all’operatore economico ausiliato. Il Collegio è chiaro nel ritenere precluso che il concorrente possa avvantaggiarsi, rispetto agli altri, delle esperienze pregresse dell’ausiliaria, ovvero di titoli o di attributi spettanti a quest’ultima (che, in quanto tali, non qualifichino operativamente ed integrativamente il tenore dell’offerta e non siano, perciò, oggetto di una prospettica e specifica attività esecutiva). Il che si verifica proprio nell’ipotesi in cui il concorrente possegga già, in proprio, le risorse necessarie per l’esecuzione della commessa e ricorra all’ausilio all’esclusivo (e immeritevole) fine di conseguire un mero punteggio incrementale, cui non corrisponderebbe una reale ed effettiva qualificazione della proposta.
TAR Lombardia, Milano, sez. II, 23 marzo 2021, n. 762 – DANNO CURRICULARE
Secondo il TAR lombardo, la prova del danno curriculare, derivante dalla mancata aggiudicazione del contratto, è in re ipsa perché insita nel fatto stesso dell’impossibilità di utilizzare le referenze derivanti dall’esecuzione dell’appalto nell’ambito di futuri procedimenti simili cui l’impresa potrebbe partecipare. Il mancato guadagno, che non può essere provato nel suo preciso ammontare, va valutato dal giudice con equo apprezzamento delle specifiche circostanze del caso e liquidato in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c. Il giudice, quindi, non è vincolato al rispetto di alcuna percentuale prestabilita di utile atteso, né obbligato a calcolare la predetta percentuale sull’offerta presentata in gara (nella specie il Collegio ha ritenuto equo riconoscere alla società ricorrente, a titolo di danno curriculare, il 3% del valore dell’appalto, commisurato all’importo a base d’asta, comunque sottratta la quota relativa ai lavori che sarebbero stati di spettanza dell’altra ditta componente del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese).
TAR Lazio, Roma, sez. I, 23 marzo 2021, n. 3537 – ACCESSO
Il Collegio ha statuito che il diritto di accesso è esercitabile pure nei confronti delle SOA, le quali rientrano tra i soggetti che, pur avendo natura giuridica di società per azioni di diritto speciale, nel rilascio delle attestazioni svolgono una funzione pubblicistica.
TAR Campania, Salerno, sez. II, 22 marzo 2021, n. 731 – CONDANNE PENALI NON DEFINITIVE – AFFIDABILITÀ
È stato giudicato manifestamente irragionevole l’operato della stazione appaltante, nella misura in cui ha ritenuto, senza addurre motivazioni ulteriori o specifiche circostanze giuridico-fattuali (desunte dagli atti dei procedimenti penali, nonché dalla sentenza di condanna), che la mera assenza di definitività delle pendenze non concretizzasse gli estremi per ritenere compromesso il rapporto fiduciario, cui è sottesa la fattispecie espulsiva prevista dall’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice dei contratti pubblici.
TAR Lazio, Roma, sez. II, 19 marzo 2021, n. 3385 – PROVVEDIMENTO PENALE CAUTELARE – AFFIDABILITÀ
Il provvedimento penale cautelare, con cui si accerta nell’ambito del procedimento cautelare che un indagato è ritenuto, sulla base di “gravi indizi di colpevolezza”, responsabile di una determinata condotta illecita, non è di per sé vincolante ai fini della valutazione negativa, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, della serietà del concorrente. Tuttavia, tale provvedimento costituisce un mezzo di prova privilegiato sulla cui base effettuare il giudizio, di natura negoziale, sulla serietà dell’operatore, sempre che dalla motivazione del provvedimento amministrativo si evinca la ragione del convincimento dell’Amministrazione ovverosia l’incidenza negativa che quei fatti hanno sulla condotta negoziale del concorrente/contraente.
Riproduzione vietata.
Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autrice, il sito e la data di pubblicazione.