Rassegna

TAR Lazio, Roma, sez. II, 1° marzo 2021, n. 2454 – CLAUSOLA BANDO SUL POSSESSO DEI REQUISITI A PENA DI ESCLUSIONE – ESCUSSIONE CAUZIONE

La sentenza si segnala per le seguenti argomentazioni. La prima: si chiarisce che per verificare in concreto la legittimità della clausola di gara sul possesso dei requisiti di partecipazione, secondo la quale, a pena di esclusione, deve avere ciascun esecutore delle attività per le quali detti requisiti sono richiesti, è indispensabile un’espressa impugnativa. Pertanto dalla mancata impugnazione della clausola del bando – risultando incontestata l’assenza del possesso in concreto del requisito – deriva che l’eventuale annullamento dell’esclusione disposta ai sensi della previsione speciale del bando, in ipotesi lesiva, non attribuirebbe alcuna utilità al ricorrente poiché, in caso di ri-esercizio del potere, la stazione appaltante non potrebbe che riconfermare, attesa la natura del bando quale atto amministrativo generale, l’esclusione già disposta in applicazione delle medesime regole di gara non impugnate. La seconda: si precisa che, poiché il provvedimento di escussione ha il proprio presupposto logico-giuridico nella disciplina recata dal disciplinare che costituisce la fonte da cui promana la lesione della posizione della ricorrente, soltanto a seguito dell’annullamento in parte qua del disciplinare l’escussione diverrebbe a sua volta illegittima. Ad ogni modo, l’escussione della cauzione, che consegue in via automatica dall’esclusione dalla gara, non dà luogo ad una sanzione amministrativa di natura penale.

 

TAR Piemonte, Torino, sez. I, 1° marzo 2021, n. 221 – ISCRIZIONE INTERDITTIVA NEL CASELLARIO ANAC

In sentenza viene ribadito, come più volte enunciato in giurisprudenza (v. anche Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2021, n. 386), che l’intervenuta iscrizione interdittiva nel Casellario tenuto dall’ANAC costituisce un autonomo motivo di esclusione che, come tale, comporta un effetto espulsivo immediato, dal momento di inizio dell’iscrizione e fino a quando essa opera nel Casellario medesimo. Pertanto, la sua sopravvenienza, in qualsiasi momento della procedura, comporta l’esclusione dell’operatore economico ai sensi dell’art. 80, comma 6, del Codice.

 

TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 5 marzo 2021, n. 2746 – IMPUGNAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE

L’impresa interessata, che intenda proporre un ricorso avverso l’aggiudicazione di una gara d’appalto, ha l’onere di consultare il “profilo del committente”, dovendosi desumere la conoscenza legale degli atti dalla data nella quale ha luogo la loro pubblicazione con i relativi allegati.

 

TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 8 marzo 2021, n. 208 – CAUSE DI ESCLUSIONE

I reati fallimentari sono da annoverarsi tra le cause di esclusione non automaticamente escludenti di cui al comma 5, lett. c), dell’art. 80 d.lgs. 50/2016. Anche le Linee guida ANAC n. 6 (ancorché prive di valore vincolante) non comprendono gli stessi nelle fattispecie di cui al comma 1 del predetto articolo, in tema di condanne penali definitive. Pertanto, chiarisce il TAR, non comporta l’automatica esclusione dalla gara aver omesso di dichiarare la condanna per bancarotta fraudolenta (nel caso di specie, lo schema di DGUE predisposto dalla stazione appaltante menzionava, tra le condanne da dichiarare, anche la condanna per frode che però il Collegio ben riferisce al comma 1, lett. c), dell’art. 80 citato).

 

TAR Lazio, Roma, sez. I, 9 marzo 2021, n. 2864 – ACCORDO QUADRO

Il Collegio coglie l’occasione per sottolineare come la peculiarità dell’accordo quadro risieda nel fatto che con esso non si garantisce l’affidamento delle prestazioni, ma si fissa una soglia massima delle prestazioni promesse quale limite delle obbligazioni del contraente privato. Pertanto, correttamente, l’accordo quadro è da ricondursi al contratto normativo, dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel “vincolare” la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti” (in altri termini, con tale contratto si stabilisce come verranno stipulati i c.d. contratti applicativi riguardanti un determinato bene della vita, mentre spetta a una delle parti la determinazione di an, quando e quantum). Esso integra, dunque, il “titolo per una serie successiva di affidamenti diretti, esaurendo a monte, e per una determinata base di valore, la fase competitiva per l’aggiudicazione futura di tali contratti attuativi”. In base al contratto normativo sono posti in essere “contratti applicativi non autonomi, il cui oggetto è solamente determinabile, in applicazione del contenuto prefissato nell’accordo medesimo”, dal quale “discendono non già obblighi esecutivi e neppure un obbligo a contrarre (pactum de contrahendo), bensì l’unico obbligo, nel caso in cui l’amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro contratto (o alla serie di futuri contratti) le condizioni contrattuali predefinite nell’accordo quadro (pactum de modo contrahendi)”.

 

TAR Puglia, Bari, sez. III, 11 marzo 2021, n. 453 – ESERCIZIO DI AUTOTUTELA

Il TAR pugliese ricorda come la giurisprudenza amministrativa sia costante nel ritenere che “non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto. Il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d’ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere” (cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 4 novembre 2020, n. 6809; Id. 9 luglio 2020, n. 4394  3 giugno 2020, n. 3462; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 20 ottobre 2020, n. 1141; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 15 ottobre 2020, n. 2634; TAR Campania, Salerno, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 1304).

 

Cons. Stato, ad. plen., 18 marzo 2021, n. 453 – CONSORZIO STABILE – NATURA CONSORZIATA

Poiché la consorziata di un consorzio stabile, non designata ai fini dell’esecuzione dei lavori, è equiparabile all’impresa ausiliaria nell’avvalimento, la perdita da parte della stessa del requisito impone alla stazione appaltante di ordinarne la sostituzione.

 

Riproduzione vietata.

Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autrice, il sito e la data di pubblicazione.