
15 Mar L’indicazione dei “servizi svolti” per la valutazione dell’offerta tecnica.
La previsione del Disciplinare di gara. La lex specialis, con riguardo a un criterio di valutazione dell’offerta tecnica, richiede ai concorrenti di descrivere “tre servizi relativi ad interventi ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento, svolti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e relativi esclusivamente ad attività svolta dallo stesso”. Domanda: la locuzione “servizi svolti” deve essere riferita solo ai servizi la cui esecuzione sia già stata terminata alla data di presentazione delle offerte o può riferirsi anche ai servizi ancora in corso?
L’interpretazione del TAR per il Veneto. Con sentenza n. 234 del 17 febbraio 2021, la sez. I del TAR Veneto ha chiarito che l’espressione suddetta, poiché non si riferisce espressamente ai “servizi ultimati” è compatibile anche con l’intendimento – nella specie sposato dalla commissione giudicatrice – che ha a riguardo ai servizi ancora in corso, in quanto coerente con le finalità perseguite dallo specifico criterio di valutazione delle offerte e ai principi a cui deve farsi riferimento nell’interpretazione della lex specialis a fronte di clausole che presentino margini di ambiguità. In altri termini, alla luce di quanto prescritto dall’art. 95, comma 6, lett. e), del Codice, la finalità cui tende la richiesta esplicitata dal Disciplinare sarebbe quella di apprezzare gli aspetti organizzativi o di esperienza dell’offerente non in quanto tali, come dato relativo alla mera affidabilità soggettiva, ma come elementi incidenti sulle modalità esecutive dello specifico servizio e, quindi, come parametri afferenti alla proposta contrattuale.Perciò il Collegio ha ritenuto più corretto, in mancanza di una previsione espressa, interpretare la locuzione “servizi svolti”, come riferibile ai servizi eseguiti nel corso del quinquennio anche se non ancora terminati, e non solo a quelli acquisiti e terminati nel quinquennio. Infatti – giustificano i giudici – ai fini del criterio di aggiudicazione non sarebbe ragionevole valorizzare i rapporti contrattuali storici, risalenti nel tempo, rispetto a quelli più recenti che, in quanto tali, sono maggiormente significativi delle capacità organizzative attuali.
Conclusione. Il criterio motivazionale esplicitato nel Disciplinare, come sopra riportato, non si riferisce ai “servizi completati”, ma alla “completezza dei servizi svolti rispetto a quelli in appalto”, premiando l’offerta presentata dall’operatore che abbia svolto la tipologia più corrispondente a quelle richieste nella gara. Nell’ottica di privilegiare l’interpretazione che più assicuri un’effettiva concorrenza, in assenza di previsione contraria, deve pertanto ammettersi anche l’indicazione di servizi analoghi non ancora ultimati.
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