
08 Mar Rassegna
Cons., Stato, sez. V, 22 febbraio 2021, n. 1542 – OMISSIONE DICHIARATIVA E INFORMAZIONI FALSE O FUORVIANTI
L’elemento comune alle fattispecie dell’omissione dichiarativa con quella relativa alle informazioni false o fuorvianti suscettibili di incidere sulle decisioni dell’amministrazione concernenti l’ammissione, la selezione o l’aggiudicazione, è dato dal fatto che in nessuna di queste fattispecie si ha l’automatismo espulsivo proprio del falso dichiarativo di cui alla lett. f-bis), sub comma 5, dell’art. 80 del Codice. Risulta quindi indispensabile una valutazione in concreto da parte della stazione appaltante, la quale è chiamata pertanto a stabilire se l’informazione è effettivamente falsa o fuorviante, se la stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni e se il comportamento tenuto dall’operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità.
Cons., Stato, sez. V, 22 febbraio 2021, n. 1540 – SOCCORSO ISTRUTTORIO
Affermano i giudici che non si può escludere, in linea di principio, il soccorso istruttorio nel caso in cui, dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il concorrente, in sede di comprova, produca documentazione insufficiente o incompleta o errata, comunque inidonea a dimostrare il requisito così come posseduto e dichiarato all’atto di presentazione della domanda di partecipazione. Dunque, anche in detto contesto, ben potrebbe la stazione appaltante assegnare al concorrente “un termine non superiore a 10 giorni” per regolarizzare le dichiarazioni incomplete o la documentazione carente. Ha ammesso il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice, al fine di colmare le carenze documentali riguardanti la comprova dei requisiti generali e speciali, tra le altre, anche: Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2019, n. 2242.
Cons., Stato, sez. V, 22 febbraio 2021, n. 1514 – AVVALIMENTO
Nel caso di specie le imprese ausiliarie mettevano a disposizione della società ausiliata l’intera propria organizzazione aziendale, al fine di integrare i requisiti di cui la stessa risultava parzialmente carente in relazione a determinati requisiti, di volta in volta indicati. I contratti di avvalimento non erano quindi finalizzati al prestito di un singolo elemento della produzione, bensì dell’intero complesso aziendale, composto da “risorse necessarie, personale, attrezzature”, comunque indicati nell’offerta tecnica presentata in gara. In particolare, veniva precisato l’obbligo dell’ausiliaria a mettere a disposizione dell’avvalente, per tutta la durata dell’appalto, le risorse di cui essa è carente, con riguardo al requisito di attribuzione del punteggio tecnico relativo a una specifica attività precisamente indicata. Sulla base di tali premesse fattuali, la V sezione non ha quindi ritenuto che i contratti di avvalimento prodotti presentassero una genericità tale da non consentire di comprenderne né l’oggetto, né gli obblighi assunti dalle parti (tra loro e nei confronti della stazione appaltante), così da dover essere dichiarati nulli, “tanto più ove si consideri” -prosegue il Collegio- “che l’oggetto stesso del contratto di avvalimento, ossia la messa a disposizione della società avvalente dei requisiti di carattere tecnico professionale, non rende necessario indicare i mezzi e le risorse, essendo sufficiente specificare in modo puntuale il possesso del requisito in capo all’ausiliaria”. È comunque da segnalarsi in senso contrario: Cons. Stato, sez. III, 20 agosto 2020, n. 5151, secondo cui -come consolidato orientamento giurisprudenziale insegna- le clausole del contratto di avvalimento tecnico-operativo debbano essere capaci di rendere puntualmente apprezzabili quali siano effettivamente le risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliata, al fine di evitare che il requisito risulti attribuito in via meramente cartolare e non effettiva.
TAR Lazio, Roma, sez. I, 22 febbraio 2021, n. 2150 – CONCORDATO IN BIANCO IN CORSO DI GARA
Nel confermare la possibilità di partecipazione alle gare pubbliche dell’operatore economico che ha presentato istanza di concordato “con riserva” (di produrre solo in un secondo tempo il piano concordatario) – questione recentemente sottoposta all’Adunanza Plenaria con ordinanza del Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 309 – il Collegio osserva che detta partecipazione è consentita nei limiti in cui l’autorizzazione del Tribunale fallimentare, che accerti la capacità economica dell’impresa di eseguire l’appalto, intervenga nel corso della procedura di gara (cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1328). Nel caso di specie si è peraltro rilevato come l’autorizzazione del giudice fallimentare contenesse l’accertamento che la partecipazione alla gara, in vista della successiva acquisizione della commessa pubblica, fosse conforme agli interessi dei creditori, non pregiudicando la solvibilità dell’impresa in concordato ed essendo eventualmente in grado di produrre per il ceto creditorio un beneficio riveniente dall’acquisto di una nuova fonte di ricavi. Dunque, la presentazione da parte dell’impresa concorrente della domanda di concordato in bianco, cui ha fatto seguito, prima dell’aggiudicazione della gara, l’ammissione al concordato con continuità aziendale, non ha rappresentato una causa di esclusione dalla gara stessa ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. b) del Codice.
TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 22 febbraio 2021, n. 359 – ACCESSO AGLI ATTI
Il termine entro il quale l’impresa è tenuta a proporre istanza di accesso agli atti di una procedura di gara pubblica, in quanto incidente sul termine di decadenza dell’art. 120 c.p.a., è di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
TAR Lazio Roma, sez. II, 1° marzo 2021, n. 2454 – CAUZIONE
È possibile l’escussione in via automatica della cauzione, anche nell’ipotesi di esclusione per sopravvenuta perdita dei requisiti generali e speciali di partecipazione del concorrente in corso di gara.
Riproduzione vietata.
Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autrice, il sito e la data di pubblicazione.